Statuto dell’Associazione Gutta Cavat Lapidem
Art. 1 – Denominazione, sede e simbolo – È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l’ Associazione senza scopo di lucro denominata GUTTA CAVAT LAPIDEM (LA GOCCIA SCAVA LA ROCCIA).
L’ eventuale trasferimento della sede legale potrà essere deliberato a maggioranza del direttivo e, qualora avvenga all’interno dello stesso comune, non comporterà la modifica del presente statuto, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il simbolo, di cui copia è allegata al presente statuto, è costituito da una goccia blu su sfondo rosso con alla base la scritta GUTTA CAVAT LAPIDEM (LA GOCCIA SCAVA LA ROCCIA).
Il simbolo verrà riportato su tutti gli atti e documenti emanati dagli organi dell’Associazione.
Art. 2 – Scopo e attività – GUTTA CAVAT LAPIDEM (LA GOCCIA SCAVA LA ROCCIA) è una Associazione culturale che, attraverso conferenze, incontri, eventi formativi, si propone di promuovere il dialogo ed il confronto su tematiche di attualità per un arricchimento culturale dei cittadini.
L’ Associazione è apartitica ed autonoma dal punto di vista patrimoniale, amministrativo e finanziario e non ha scopo di lucro.
L’ Associazione potrà aderire a livello locale, provinciale, nazionale, ad altri movimenti associativi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo ed i suoi scopi.
Art. 3 – Durata – La durata dell’Associazione è illimitata; essa potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati; in tal caso l’eventuale patrimonio esistente dell’ associazione, verrà devoluto ad associazioni benefiche.
L’ anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio, terminando il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 4 – Domanda di ammissione – Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione all’associazione. Possono far parte dell’ associazione, in qualità di soci, esclusivamente le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci – Tutti i soci godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’ elettorato attivo e passivo per l’accesso alle cariche dell’Associazione.
Ogni socio è tenuto all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi statutari.
Art. 6 – Quota associativa – Il Consiglio Direttivo, entro il mese di settembre di ogni anno, determina l’ammontare delle quote associative per gli aderenti e gli associati per l’anno successivo.
Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dagli associati in regola con il versamento della quota per l’anno in corso.
Art. 7 – Patrimonio – Le attività dell’ Associazione GUTTA CAVAT LAPIDEM (LA GOCCIA SCAVA LA ROCCIA) sono finanziate dalle quote associative versate dagli associati e determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, da eventuali contributi ordinari e straordinari stabiliti anche in relazione a specifiche iniziative dal Consiglio Direttivo, contributi di privati erogati a titolo di liberalità.
Art. 8 – Il bilancio – Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’ Assemblea.
Art. 9 – Decadenza dei soci – I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
1) decesso;
2) dimissione volontaria da comunicarsi a mezzo di raccomandata a/r o PEC;
3) mancato versamento della quota associativa.
L’ elenco degli associati non è segreto; tutte le operazioni riguardanti le adesioni e i rinnovi sono svolte nel rispetto della legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’Associazione.
Art. 10 – Organi dell’Associazione – Gli organi sociali sono:
– l’ Assemblea generale dei soci
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente
– i Vicepresidenti
– il Segretario amministrativo
Art. 11 – Assemblea – L’ Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Art. 12 – Diritti di partecipazione – Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Ogni socio può ricevere una delega.
Art. 13 – Compiti dell’Assemblea – L’ Assemblea viene convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatorio o ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo), oltre che per la programmazione dell’ attività associativa e viene altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell’ Associazione, o per l’ assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.
L’ Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, dal Presidente, ovvero da almeno 1/3 degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, specificandone i motivi a pena di inammissibilità. Non potranno essere discussi punti non specificati nella richiesta.
La convocazione con indicazione dei punti da trattare dovrà avvenire almeno quindici (15) giorni prima a mezzo mail, whatsapp o pec agli indirizzi indicati nel modulo di adesione e/o rinnovo.
L’ Assemblea è presieduta dal Presidente dell’ Associazione o dal Vicepresidente più anziano in caso di suo impedimento.
Art. 14 – Validità Assemblea ordinaria – L’ Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno il 50% più uno degli associati aventi diritto di voto, con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
La convocazione notificata ai soci dal Presidente deve preliminarmente contenere:
- l’ ordine del giorno;
- la data dell’Assemblea;
- l’ ora di convocazione;
- luogo di riunione.
Deve inoltre indicare anche la data prevista per l’ eventuale seconda convocazione.
Il Presidente ed il Segretario, figure fondamentali nella conduzione delle assemblee dei soci avranno inoltre il compito di presiedere, il primo, la riunione associativa, discutendo i punti dell’ ordine del giorno, e chiedendo contestualmente ai soci la loro approvazione e di stilare, il secondo, la delibera contenente le decisioni prese dall’organo assembleare ed il verbale.
Le riunioni dell’ Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell’ Assemblea dei soci.
Art. 15 – Assemblea straordinaria – Le modifiche statutarie vengono deliberate dall’ Assemblea straordinaria con la presenza del 50% più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La convocazione dell’ Assemblea deve avvenire con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti interni, dovrà infatti essere tempestivamente comunicata agli associati, entro almeno 15 giorni dalla prima convocazione.
L’ avviso di convocazione dovrà contenere alcuni dati ritenuti obbligatori, quali il luogo, la data, l’ orario di prima ed eventualmente di seconda convocazione dell’assemblea e l’ordine del giorno.
Le riunioni dell’ Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell’ Assemblea dei soci.
Art. 16 – Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è l’ organo di governo e di amministrazione, esso opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell’ Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) e da un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall’ Assemblea; il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, i due Vicepresidenti ed il Segretario con funzioni amministrative (salve le eccezioni del primo triennio) ed eventualmente altre figure necessarie all’organizzazione dell’ Associazione.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dai Vicepresidenti, in caso di assenza od impedimento del primo, ed è convocato dal Presidente stesso ogni qualvolta lo ritenga necessario con la predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare con anticipo di almeno 5 giorni non festivi. La convocazione potrà avvenire anche con richiesta di 1/3 dei componenti del Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Ogni associato ha diritto ad un voto. Il direttivo uscente indice non prima di 3 mesi e non oltre tre mesi dalla scadenza del mandato l’ Assemblea ordinaria per il rinnovo dei componenti del direttivo.
Superati i termini di cui sopra, i componenti del direttivo decadranno automaticamente e si dovrà provvedere al loro rinnovo entro 60 giorni. In caso di inadempienza l’assemblea entro 30 giorni procederà in autoconvocazione con le modalità e maggioranze di cui all’art. 10 al rinnovo dei membri del direttivo.
Art. 17 – Dimissioni – Nel caso che per qualsiasi ragione durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dai primi non eletti. In mancanza, i rimanenti consiglieri provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 18 – Compiti del Consiglio Direttivo – Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) redigere il rendiconto economico-finanziario e l’eventuale bilancio sociale da sottoporre all’assemblea;
b) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
c) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
d) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci.
Art. 19 – Il Presidente – Il Presidente, è eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo (ad eccezione del primo triennio), rappresenta e dirige l’ Associazione e ne è il legale rappresentante; a lui spetta l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea generale o del consiglio.
In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Art. 20 – I Vicepresidenti – I Vicepresidenti sono eletti fra i componenti del Consiglio Direttivo (ad eccezione del primo triennio) e sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, i Vicepresidenti convocano entro 5 giorni il Consiglio Direttivo per procedere alla elezione del nuovo Presidente. In caso di assenza il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente più anziano.
Art. 21 – Il Segretario amministrativo – Il segretario amministrativo viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo (ad eccezione del primo triennio), dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’ Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. E’ inoltre identificato come Responsabile della Protezione Dati (RPD o DPO).
Art. 22 – Scioglimento – Lo scioglimento dell’ Associazione deve essere richiesto da almeno 3/4 degli associati con diritto di voto e validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo. L’ assemblea straordinaria, all’atto di scioglimento dell’ Associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’ Associazione individuando a favore di quali attività benefiche sarà devoluto, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo in pari data redatto.
Art. 23 – Disposizioni finali – Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e i principi generali dell’ordinamento giuridico.
